Il Superbonus richiede una serie di adempimenti. Per avere tutti i documenti in regola ed evitare di perdere la detrazione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha messo a punto la nuova check-list, aggiornata alle ultime novità normative.

Chi possiede tutti i documenti e i requisiti contenuti nell’elenco, può ottenere il visto di conformità, cioè il documento, da inviare all’Agenzia delle Entrate, che attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è inoltre necessario per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Superbonus, la nuova check-list
La nuova check-list è stata messa a punto per aggiornare quella precedente alla Legge di Bilancio 2021, che ha esteso la scadenza della detrazione e incluso nell’agevolazione gli edifici plurifamiliari, fino a quattro unità immobiliari, con un unico proprietario.

La check list individua i documenti da controllare per il rilascio del visto, come certificati catastali, titoli abilitativi, documenti di pagamento e comunicazioni tecniche.

Superbonus, i documenti da controllare
Per ottenere il visto di conformità bisogna essere in possesso di:
– un idoneo titolo di possesso o detenzione dell’immobile su cui realizzare i lavori;
– redditi imponibili in Italia;
– un idoneo titolo abilitativo a seconda dell’intervento da realizzare;
– le relazioni tecniche e le asseverazioni precedenti all’avvio dei lavori (da redigere secondo il Decreto Requisiti Tecnici per l’Ecobonus e al DM 329/2020 per il Sismabonus 110%);
– la comunicazione preventiva all’Asl (prevista solo in cantieri di grandi dimensioni, con più imprese presenti contemporaneamente e un’entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno);
– il certificato catastale o la domanda di accatastamento;
– l’eventuale atto di cessione dell’immobile;
– i documenti comprovanti le spese sostenute (fatture e bonifici);
– la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
– la dichiarazione sostitutiva da cui risulti che non si usufruisce di altri contributi per i lavori realizzati;
– la specifica documentazione per le spese sulle parti comuni;
– la ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva dell’intervento;
– l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese;
– la polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione;
– il consenso alla cessione del credito o allo sconto in fattura da parte del cessionario o del fornitore.

Fonte: edilportale.com